La normativa italiana in materia previdenziale, prevede molteplici modalità di accesso alla pensione, a seconda della propria posizione contributiva. Per tale motivo, è importante affidarsi al Patronato Inas Cisl per conoscere al meglio le possibilità di accesso alla pensione. Di seguito sono elencate le principali tipologie di pensione.
La pensione anticipata viene erogata al raggiungimento di una determinata anzianità contributiva. Tali requisiti sono innalzati gradualmente in base all’incremento dell’aspettativa di vita. Non è richiesta un’età minima per poter accedere al pensionamento.
ANNI DI RIFERIMENTO | ANNI CONTRIBUTI UOMINI | ANNI CONTRIBUTI DONNE |
Dal 2019 al 2026 | 42 anni + 10 mesi | 41 anni + 10 mesi |
+ 3 MESI DI FINESTRA | + 3 MESI DI FINESTRA |
La pensione di vecchiaia viene erogata al raggiungimento di almeno 20 anni di contributi* e al compimento di una determinata età: i requisiti anagrafici sono innalzati gradualmente in base all’incremento dell’aspettativa di vita.
ANNI DI RIFERIMENTO | ETA’ UOMINI settore privato e pubblico |
ETA’ DONNE settore pubblico |
ETA’ DONNE settore privato DIPENDENTI |
ETA’ DONNE settore privato AUTONOME |
Dal 2016 al 2017 | 66 anni + 7 mesi | 66 anni + 7 mesi | 65 anni + 7 mesi | 66 anni + 1 mesi |
2018** | 66 anni + 7 mesi | 66 anni + 7 mesi | 66 anni + 7 mesi | 66 anni + 7 mesi |
Dal 2019 al 2020** | 67 anni | 67 anni | 67 anni | 67 anni |
Dal 2021 al 2022** | 67 anni + 3 mesi | 67 anni + 3 mesi | 67 anni + 3 mesi | 67 anni + 3 mesi |
Dal 2023 al 2024** | 67 anni + 5 mesi | 67 anni + 5 mesi | 67 anni + 5 mesi | 67 anni + 5 mesi |
I lavoratori con contributi accreditati in gestioni previdenziali diverse, per poter accedere alla pensione, possono utilizzare il sistema della totalizzazione per unificare tali periodi in modo gratuito ed ottenere un’unica pensione. La pensione di vecchiaia in totalizzazione viene erogata al raggiungimento di almeno 20 anni di contributi. La pensione anticipata in totalizzazione, non richiede un requisito anagrafico ma solo contributivo. L’intera pensione viene calcolata con un sistema contributivo puro.
ANNI DI RIFERIMENTO | PENSIONE DI VECCHIAIA – ETA’ |
PENSIONE ANTICIPATA – CONTRIBUTI |
Dal 2016 al 2018 | 65 anni + 7 mesi | 40 anni + 7 mesi |
Dal 2019 al 2020** | 66 anni | 41 anni |
Da aggiungere –> | + 21 mesi di finestra | + 21 mesi di finestra |
I lavoratori iscritti alla gestione separata e in altre forme previdenziali, possono chiedere un unico trattamento pensionistico grazie al computo della gestione separata D.M. 282/96 che permette l’accesso alla pensione con dei requisiti inferiori rispetto alla pensione anticipa e di vecchiaia ma, con il vincolo di un importo soglia. L’intera pensione viene calcolata con un sistema contributivo puro.
ANNI DI RIFERIMENTO | PENSIONE DI VECCHIAIA – ETA |
PENSIONE DI VECCHIAIA – ETA’ |
PENSIONE ANTICIPATA ETA’ + CONTRIBUTI |
PENSIONE ANTICIPATA – CONTRIBUTI |
|
Dal 2016 al 2018 | 66 anni + 7 mesi | 70 anni + 7 mesi | 63 anni + 7 mesi | 42 anni + 10 mesi | 41 anni + 10 mesi |
Dal 2019 al 2020** | 66 anni + 11 mesi | 70 anni + 11 mesi | 63 anni + 11 mesi | 43 anni + 2 mesi | 42 anni + 2 mesi |
Ulteriore requisito | Importo pensione 1,5 volte l’assegno sociale |
Minimo 5 anni di contribuzione effettiva |
Almeno 20 anni di contributi + Importo pensione 2,8 volte l’assegno sociale |
^ Uomini |
^ Donne |
Dal 2019 al 2021, per chi è in possesso di almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi possibilità di accedere alla pensione con la c.d. Quota 100.
Per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato i requisiti come da tabella seguente, hanno la possibilità di accedere alla pensione con anni di anticipo rispetto alla normativa attuale, a patto di scegliere un calcolo puro contributivo della pensione.
DONNE DIPENDENTI | DONNE AUTONOME |
35 anni di contributi | 35 anni di contributi |
58 anni di età | 59 anni di età |
+ 12 mesi di finestra | + 18 mesi di finestra |
Dal 2017 i soggetti titolari di più posizioni assicurative (Es. Inps, Ex-Inpdap, Gestione Separata, Casse professionali, etc.), possono cumulare gratuitamente i periodi contributivi non coincidenti per raggiungere anche il diritto alla pensione anticipata (per la vecchiaia era già possibile) secondo i requisiti previsti dalla L. 214/11. Le quote pensionistiche vengono determinate in base alle regole previste da ciascun ordinamento e per l’individuazione del sistema di calcolo si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti. Tale normativa salvaguardia le quote retributive della pensione. I requisiti di contribuzione e di età sono quelli previsti per la pensione anticipata e di vecchiaia di cui sopra.
Vedi la Circolare Inps n. 140 del 12/10/2017
Possono presentare domanda i lavoratori dipendenti sia del settore privato che del pubblico impiego che abbiano svolto nell’arco della propria vita lavorativa attività riconducibili alle seguenti categorie:
– Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (vedi elenco lavori usuranti a piè di pagina)
– Lavoratori notturni
– Lavoratori impegnati in attività caratterizzate da ripetizioni costanti
Per godere del beneficio di anticipo della decorrenza di pensione, è richiesto che l’attività sia svolta per almeno 7 anni, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva. Per richiedere tale beneficio, i lavoratori devono presentare una domanda all’Inps. Tale richiesta, non è da confondere con la domanda di pensione che verrà presentata solo quando l’Inps invierà l’accoglimento del riconoscimento di beneficio.
Requisiti generalità lavoratori addetti ad attività usuranti |
Requisiti lavoratori turni notturni: da 64 a 71 notti per anno |
Requisiti lavoratori turni notturni: da 72 a 77 notti per anno |
Dipendenti Quota 97,6 |
Dipendenti Quota 99,6 63 anni e 7 mesi di età 35 anni di contributi |
Dipendenti Quota 98,6 62 anni e 7 mesi di età 35 anni di contributi |
Autonomi Quota 98,6 62 anni e 7 mesi di età 35 anni di contributi |
Autonomi Quota 100,6 64 anni e 7 mesi di età 35 anni di contributi |
Autonomi Quota 99,6 63 anni e 7 mesi di età 35 anni di contributi |
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei suddetti requisiti, previo invio della domanda di pensione.
Per i lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi con almeno 63 anni di età è possibile anticipare l’età per la pensione di vecchiaia se in possesso di determinati requisiti. Tali soggetti devono cessare qualsiasi attività lavorativa e non essere titolari di pensioni dirette. L’importo massimo dell’assegno erogabile è pari a 1.500 € mensili corrisposto per 12 mensilità. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto, si tiene conto di tutta la contribuzione, versata a qualsiasi titolo presso l’Ago, le forme sostitutive ed esclusive ed alla Gestione Separata.
1. Stato di disoccupazione
Lavoratori con contratto a tempo indeterminato, disoccupati per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano cessato di usufruire della disoccupazione da almeno 3 mesi. Inoltre, possono presentare domanda anche coloro che erano assunti con contratto a termine a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi ed abbiano concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione di disoccupazione loro spettante. Minimo 30 anni di contribuzione.
(Ai fini dell’accoglimento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio, lo svolgimento, successivamente al termine della prestazione di disoccupazione, di attività lavorativa che non determini il venir meno dello status di disoccupazione non sospende il decorso dei predetti tre mesi.)
2. Assistenza ad un familiare con L. 104/92
Lavoratori che assistono da almeno 6 mesi un familiare convivente con handicap grave ex art.3, c.3, L.104/92 (coniuge, persona in unione civile o parente di 1° grado). Minimo 30 anni di contribuzione.
3. Grado di invalidità civile con punteggio di almeno il 74%
Lavoratori con riconoscimento dell’invalidità civile pari ad almeno il 74%. Minimo 30 anni di contribuzione.
4. Svolgimento di lavori c.d. gravosi (vedi elenco a piè di pagina)
Lavoratori dipendenti che svolgono attività pesanti da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette (anche non in maniera continuativa), alla data della domanda di accesso all’APE o che svolgono lavori usuranti di cui D.lgs n. 67/2011. Minimo 36 anni di contribuzione.
(Ai fini del computo dei sette anni o dei sei anni di svolgimento di attività c.d. gravosa, si prendono in considerazione i periodi coperti da contribuzione obbligatoria riferita all’attività c.d. gravosa e i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa per eventi verificatesi in costanza del rapporto di lavoro con svolgimento di attività c.d. gravosa (ad esempio, malattia, maternità nel rapporto di lavoro, etc.).
Vedi la Circolare Inps n. 34 del 23 febbraio 2018
Per i lavoratori del settore privato e pubblico (anche per i lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione sparata) con almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi è possibile anticipare l’età per la pensione di vecchiaia, tramite un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in quote mensili per 12 mensilità. Ulteriore requisito è quello di avere come importo della pensione, al netto della rata di ammortamento, un valore pari ad almeno l’1,4 volte il trattamento minimo Inps (circa 703,00 € mensili).
Il prestito
Il prestito è erogato da soggetti finanziatori e imprese assicurative scelti tra quelli che aderiscono agli accordi quadro da stipulare con i ministeri competenti. Il prestito, viene restituito in 260 rate in un periodo di 20 anni mediante una trattenuta che viene effettuata dall’Inps direttamente sul pagamento di ciascuna mensilità, inclusa la tredicesima. La restituzione del prestito inizia dal primo pagamento della futura pensione e si completa dopo 20 anni dal pensionamento. È comunque prevista la possibilità di estinzione anticipata del prestito.
Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. In caso di decesso dell’interessato prima dell’intera restituzione del debito l’assicurazione versa alla banca il debito residuo. L’eventuale pensione ai superstiti viene corrisposta senza decurtazioni. Le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Alle somme erogate a titolo di APE si applica il tasso di interesse e il premio assicurativo relativo all’assicurazione di copertura del rischio di premorienza previsti dagli appositi accordi quadro.
Vedi la Circolare Inps n. 28 del 13 febbraio 2018
Per i lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi a cui si applichi il sistema di calcolo retributivo o misto, con almeno 41 anni di contributi (senza vincoli di età) è possibile accedere alla pensione con alcuni anni di anticipo rispetto a quelli richiesti dalla L. 214/2011. Tali soggetti devono però avere almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro, precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età. L’importo è pari a quello della pensione maturata al momento in cui si presenta la domanda (non ci sono penalizzazioni). Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto, si tiene conto di tutta la contribuzione, versata a qualsiasi titolo presso l’Ago, le forme sostitutive ed esclusive ed alla Gestione Separata.
PERIODO | CONTRIBUTI NECESSARI |
2018 | 41 anni di contributi |
Dal 2019 al 2020 | 41 anni + 5 mesi di contributi |
Dal 2021 al 2022 | 41 anni + 8 mesi di contributi |
1. Stato di disoccupazione
Lavoratori disoccupati (per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale), che abbiano cessato di usufruire della disoccupazione da almeno 3 mesi.
(Ai fini dell’accoglimento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio, lo svolgimento, successivamente al termine della prestazione di disoccupazione, di attività lavorativa che non determini il venir meno dello status di disoccupazione non sospende il decorso dei predetti tre mesi.)
2. Assistenza ad un familiare con L. 104/92
Lavoratori che assistono da almeno 6 mesi un familiare convivente con handicap grave ex art.3, c.3, L.104/92 (coniuge, persona in unione civile o parente di 1° grado).
3. Grado di invalidità civile con punteggio di almeno il 74%
Lavoratori con riconoscimento dell’invalidità civile pari ad almeno il 74%.
4. Svolgimento di lavori c.d. gravosi o usuranti (vedi elenco a piè di pagina)
Lavoratori dipendenti che svolgono attività pesanti da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette (anche non in maniera continuativa), alla data della domanda di accesso all’APE o che svolgono lavori usuranti di cui D.lgs n. 67/2011.
(Ai fini del computo dei sette anni o dei sei anni di svolgimento di attività c.d. gravosa, si prendono in considerazione i periodi coperti da contribuzione obbligatoria riferita all’attività c.d. gravosa e i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa per eventi verificatesi in costanza del rapporto di lavoro con svolgimento di attività c.d. gravosa (ad esempio, malattia, maternità nel rapporto di lavoro, etc.).
Vedi la Circolare Inps n. 33 del 23 febbraio 2018
Per le specifiche di ogni categoria vedi allegato A del decreto Ministero del Lavoro n. 367 del 05/02/2018
Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici.
> Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni.
> Conciatori di pelli e pellicce.
> Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante.
> Conduttori di mezzi pesanti e camion.
> Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni.
> Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza.
> Insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido.
> Facchini addetti allo spostamento merci e assimilati.
> Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia.
> Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
> Operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca.*
> Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative.
> Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 67 del 2011.
> Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
*Per questa categoria di lavoratori, per avere riconosciuto un anno intero di contributi, è sufficiente avere almeno 156 contributi giornalieri. Ai fini del computo delle 156 giornate di lavoro agricolo, sono utili anche i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa per eventi che presuppongono comunque la permanenza del rapporto di lavoro.
> Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui al DM 19 maggio 1999.
> Lavoratori notturni nelle seguenti categorie: 1. Lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno. 2. Al di fuori dei casi al numero 1 lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo. C. lavoratori addetti a lavorazioni a catena. D. conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.