Gli anticipi e riscatti

Gli anticipi e riscatti

Previdenza complementare: le prestazioni erogabili: ANTICIPI e RISCATTI

Una guida pratica per le modalità di anticipo e riscatto della propria posizione previdenziale e la tassazione.

Gli Anticipi

QUANDO: IN QUALSIASI MOMENTO
MAX 75% – Aliquota fiscale 15%*
Si può chiede un anticipo della posizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissimi condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli   (le spese sanitarie devono essere riconosciute da strutture pubbliche o convenzionate con il Ssn).

*si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, con un limite massimo di riduzione pari al 9%.

QUANDO: ALMENO DOPO 8 ANNI DI ADESIONE
MAX 75% – Aliquota fiscale 23%
Si può chiede un anticipo della posizione individuale maturata per l’acquisto e per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli

QUANDO. ALMENO DOPO 8 ANNI DI ADESIONE
MAX 30% – Aliquota fiscale 23%
Si può chiede un anticipo della posizione individuale maturata per ulteriori esigenze.

I Riscatti

QUANDO: IN QUALSIASI MOMENTO
50% – Aliquota fiscale 15%*
Il riscatto parziale può essere richiesto dal lavoratore:

  • disoccupato da minimo 12 e massimo 24 mesi;
  • in mobilità o in cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

QUANDO: IN QUALSIASI MOMENTO
100% – Aliquota fiscale 15%*
Il riscatto totale può essere richiesto dal lavoratore:

  • per pensionamento;
  • per stato di disoccupato da più di 24 mesi;
  • per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.

*si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, con un limite massimo di riduzione pari al 9%.

Quando si matura il diritto alla pensione

Nel momento del pensionamento, verrà erogato un capitale pari al 50% e una rendita mensile per il restante 50%*.

* Resta possibile l’erogazione in capitale del 100% del montante accumulato se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale è inferiore al 50% dell’assegno sociale