Pensioni: buone notizie per i lavoratori agricoli

Pensioni: buone notizie per i lavoratori agricoli

A seguito della pubblicazione del Decreto del Ministero del Lavoro n. 367 del 5 febbraio 2018, che individua in maniera più precisa le figure interessate dai benefici provenienti dal riconoscimento dei lavori gravosi (all’interno dei quali sono ricompresi i settori dell’Agricoltura e della Pesca), l’Inps ha pubblicato le circolari n. 33 (per i lavoratori c.d. Precoci) e n. 34 (per l’Ape Social). Il provvedimento individua diverse figure aggiuntive rispetto alla precedente normativa (L. 232/2016) come ad esempio la manutenzione del verde e gli operai non qualificati addetti alle foreste.

Di seguito una breve guida pratica di facile lettura, edita dalla FAI CISL PADOVA ROVIGO che individua i requisiti e le condizioni per accedere alla pensione usufruendo di questi benefici:

Ape Social (termina il 31/12/2018)

Domanda di accesso al beneficio entro il 31/03/2018 o entro il 15/07/2018
(le domande presentate dal 01/04/2018 e dal 16/07/2018 e comunque entro il 30/11/2018, verranno prese in considerazione nel limite delle risorse finanziarie residue)

Per i lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi con almeno 63 anni di età è possibile anticipare l’età per la pensione di vecchiaia se in possesso di determinati requisiti. Tali soggetti devono cessare qualsiasi attività lavorativa e non essere titolari di pensioni dirette. L’importo massimo dell’assegno erogabile è pari a 1.500 € mensili corrisposto per 12 mensilità. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto, si tiene conto di tutta la contribuzione, versata a qualsiasi titolo presso l’Ago, le forme sostitutive ed esclusive ed alla Gestione Separata.

Requisiti (per chiedere il beneficio bisogna essere in possesso di almeno uno dei requisiti seguenti)

1. Stato di disoccupazione
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato disoccupati per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano cessato di usufruire della disoccupazione da almeno 3 mesi. Inoltre, possono presentare domanda anche coloro che erano assunti con contratto a termine a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi ed abbiano concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione di disoccupazione loro spettante. Minimo 30 anni di contribuzione.
(Ai fini dell’accoglimento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio, lo svolgimento, successivamente al termine della prestazione di disoccupazione, di attività lavorativa che non determini il venir meno dello status di disoccupazione non sospende il decorso dei predetti tre mesi.)

2. Assistenza ad un familiare con L. 104/92
Lavoratori che assistono da almeno 6 mesi un familiare convivente con handicap grave ex art.3, c.3, L.104/92 (coniuge, persona in unione civile o parente di 1° grado). Minimo 30 anni di contribuzione.

3. Grado di invalidità civile con punteggio di almeno il 74%
Lavoratori con riconoscimento dell’invalidità civile pari ad almeno il 74%. Minimo 30 anni di contribuzione.

4. Svolgimento di lavori c.d. gravosi (vedi elenco a piè di pagina)
Lavoratori dipendenti che svolgono attività pesanti da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette (anche non in maniera continuativa), alla data della domanda di accesso all’APE o che svolgono lavori usuranti di cui D.lgs n. 67/2011. Minimo 36 anni di contribuzione.
(Ai fini del computo dei sette anni o dei sei anni di svolgimento di attività c.d. gravosa, si prendono in considerazione i periodi coperti da contribuzione obbligatoria riferita all’attività c.d. gravosa e i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa per eventi verificatesi in costanza del rapporto di lavoro con svolgimento di attività c.d. gravosa (ad esempio, malattia, maternità nel rapporto di lavoro, etc.).
Vedi la Circolare Inps n. 34 del 23 febbraio 2018

Precoci

Domanda di accesso al beneficio entro il 01/03/2018
(le domande presentate dal 02/03/2018 al 30/11/2018, verranno prese in considerazione nel limite delle risorse finanziarie residue)

Per i lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi  a cui si applichi il sistema di calcolo retributivo o misto, con almeno 41 anni di contributi (41 anni fino al 31/12/2018 e 41 anni + aspettativa di vita dal 2019; per il biennio 2019-2020 41 anni+5 mesi) (senza vincoli di età) è possibile accedere alla pensione con alcuni anni di anticipo rispetto a quelli richiesti dalla L. 214/2011. Tali soggetti devono però avere almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro, precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età. L’importo è pari a quello della pensione maturata al momento in cui si presenta la domanda (non ci sono penalizzazioni). Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto, si tiene conto di tutta la contribuzione, versata a qualsiasi titolo presso l’Ago, le forme sostitutive ed esclusive ed alla Gestione Separata.

Requisiti (per chiedere il beneficio bisogna essere in possesso di almeno uno dei requisiti seguenti)

1. Stato di disoccupazione
Lavoratori disoccupati (per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale), che abbiano cessato di usufruire della disoccupazione da almeno 3 mesi.
(Ai fini dell’accoglimento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio, lo svolgimento, successivamente al termine della prestazione di disoccupazione, di attività lavorativa che non determini il venir meno dello status di disoccupazione non sospende il decorso dei predetti tre mesi.)

2. Assistenza ad un familiare con L. 104/92
Lavoratori che assistono da almeno 6 mesi un familiare convivente con handicap grave ex art.3, c.3, L.104/92 (coniuge, persona in unione civile o parente di 1° grado).

3. Grado di invalidità civile con punteggio di almeno il 74%
Lavoratori con riconoscimento dell’invalidità civile pari ad almeno il 74%.

4. Svolgimento di lavori c.d. gravosi o usuranti (vedi elenco a piè di pagina)
Lavoratori dipendenti che svolgono attività pesanti da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette (anche non in maniera continuativa), alla data della domanda di accesso all’APE o che svolgono lavori usuranti di cui D.lgs n. 67/2011.
(Ai fini del computo dei sette anni o dei sei anni di svolgimento di attività c.d. gravosa, si prendono in considerazione i periodi coperti da contribuzione obbligatoria riferita all’attività c.d. gravosa e i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa per eventi verificatesi in costanza del rapporto di lavoro con svolgimento di attività c.d. gravosa (ad esempio, malattia, maternità nel rapporto di lavoro, etc.).
Vedi la Circolare Inps n. 33 del 23 febbraio 2018

Ape Volontaria (termina il 31/12/2018)

Per i lavoratori del settore privato e pubblico (anche per i lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione sparata) con almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi è possibile anticipare l’età per la pensione di vecchiaia, tramite un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in quote mensili per 12 mensilità. Ulteriore requisito è quello di avere come importo della pensione, al netto della rata di ammortamento, un valore pari ad almeno l’1,4 volte il trattamento minimo Inps (circa 703,00 € mensili).

Il prestito
Il prestito è erogato da soggetti finanziatori e imprese assicurative scelti tra quelli che aderiscono agli accordi quadro da stipulare con i ministeri competenti. Il prestito, viene restituito in 260 rate in un periodo di 20 anni mediante una trattenuta che viene effettuata dall’Inps direttamente sul pagamento di ciascuna mensilità, inclusa la tredicesima. La restituzione del prestito inizia dal primo pagamento della futura pensione e si completa dopo 20 anni dal pensionamento. È comunque prevista la possibilità di estinzione anticipata del prestito.

Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. In caso di decesso dell’interessato prima dell’intera restituzione del debito l’assicurazione versa alla banca il debito residuo. L’eventuale pensione ai superstiti viene corrisposta senza decurtazioni. Le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Alle somme erogate a titolo di APE si applica il tasso di interesse e il premio assicurativo relativo all’assicurazione di copertura del rischio di premorienza previsti dagli appositi accordi quadro.

Vedi la Circolare Inps n. 28 del 13 febbraio 2018

ELENCO LAVORI GRAVOSI L. 232/2016 E L. 205/2017

Per le specifiche di ogni categoria vedi allegato A del decreto Ministero del Lavoro n. 367 del 05/02/2018

> Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici.
> Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni.
> Conciatori di pelli e pellicce.
> Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante.
> Conduttori di mezzi pesanti e camion.
> Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni.
> Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza.
> Insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido.
> Facchini addetti allo spostamento merci e assimilati.
> Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia.
> Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
> Operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca.*
> Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative.
> Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 67 del 2011.
> Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

*Per questa categoria di lavoratori, per avere riconosciuto un anno intero di contributi, è sufficiente avere almeno 156 contributi giornalieri. Ai fini del computo delle 156 giornate di lavoro agricolo, sono utili anche i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa per eventi che presuppongono comunque la permanenza del rapporto di lavoro.

ELENCO LAVORI USURANTI D.LGS. 167/2011

> Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui al DM 19 maggio 1999.
> Lavoratori notturni nelle seguenti categorie: 1. Lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno. 2. Al di fuori dei casi al numero 1 lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo. C. lavoratori addetti a lavorazioni a catena. D. conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

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